Capo III
Art. 11
In vigore dal 28 feb 1993
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso ai profili professionali appartenenti alla 6a e 5a qualifica funzionale ovvero delle prove selettive per l'ammissione ai corsi di formazione per l'accesso ai medesimi profili sono nominate con decreto del Ministro dell'interno e composte da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore, con le funzioni di presidente, e da due primi dirigenti, con le funzioni di componenti.
2. Le funzioni di segretario, nominato dal Ministro dell'interno, saranno svolte da un funzionario con qualifica funzionale non inferiore alla settima.
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