Capo III
Art. 10
In vigore dal 28 feb 1993
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso ai profili professionali appartenenti alla 9a, 8a e 7a qualifica funzionale ovvero delle prove selettive per l'ammissione ai corsi di formazione per l'accesso ai medesimi profili sono nominate con decreto del Ministro dell'interno e composte da un dirigente generale, con le funzioni di presidente e da due componenti con la qualifica non inferiore a primo dirigente.
2. Le funzioni di segretario, nominato dal Ministro dell'interno, saranno svolte da un funzionario con qualifica funzionale non inferiore alla settima.
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