Capo IV
Art. 15
In vigore dal 28 feb 1993
1. I corsi previsti nei precedenti articoli possono essere svolti in sede decentrata osservando uniformi criteri organizzativi e didattici.
2. Al termine di ciascuno dei corsi previsti nei precedenti articoli, i candidati sostengono a Roma l'esame finale consistente in un colloquio sulle materie del corso stesso.
3. Il punteggio conseguito, espresso in trentesimi, indica l'ordine di graduatoria ai fini della successiva posizione di ruolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1992-06-18;565#art-15