Capo II
Art. 8
In vigore dal 28 feb 1993
1. I concorsi di cui al presente regolamento, indetti annualmente con decreto del Ministro dell'interno e pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale, saranno banditi per la copertura delle singole sedi di servizio resesi vacanti al 31 dicembre dell'anno precedente, dopo espletate le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verificano le vacanze.
2. Al termine di ciascuna procedura concorsuale saranno formulate le graduatorie dei vincitori e i posti comunque non coperti saranno portati in aumento nel corrispondente concorso dell'anno successivo.
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