Capo I
Art. 2
In vigore dal 28 feb 1993
1. L'accesso ai profili professionali di collaboratore tecnico antincendi, responsabile amministrativo contabile e responsabile amministrativo della 7a qualifica funzionale avviene attraverso la partecipazione con esito positivo a un corso di formazione cui si è ammessi attraverso prova selettiva consistente in un colloquio sugli argomenti di cui alla tabella allegata.
2. Il corso di formazione si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30 nell'esame di fine corso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1992-06-18;565#art-2