Art. 6
In vigore dal 4 ago 1992
1. Resta salva la facoltà prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, per i produttori e per i costruttori di richiedere, in alternativa a quanto disposto negli articoli precedenti, l'omologazione nazionale dei sopraindicati tipi di veicoli in base alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa, qualora sia dimostrata l'equivalenza con le prescrizioni CEE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 giugno 1992
Il Ministro: BERNINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1992
Registro n. 7 Trasporti, foglio n. 160
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1992-06-02;341#art-6