Art. 5

In vigore dal 18 dic 1992
1. Dal 1° aprile 1993 non è ammessa la prima immatricolazione degli autoveicoli autorizzati al traino di rimorchi di categoria 04 di massa massima maggiore di 16t, degli autobus interurbani e da turismo a lungo percorso di massa massima maggiore di 12t nonché dei rimorchi di categoria 04, privi dei dispositivi di cui al decreto ministeriale 4 novembre 1988.

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urn:nir:ministero.trasporti:decreto:1992-06-02;341#art-5

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