Art. 1

In vigore dal 4 ago 1992
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti gli della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria nonché i loro rimorchi ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche emanate dal Ministro dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene conferita al Ministro dei trasporti la facoltà di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione di singoli dispositivi o la omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti, prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli; Visto il proprio decreto del 29 marzo 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento; Visto il proprio decreto del 5 settembre 1986 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1987), che recepisce la direttiva n. 85/647/CEE e nel contempo aggiorna, integra e rielabora in unico testo le prescrizioni tecniche contenute nelle direttive n. 71/320/CEE, n. 74/132/CEE, n. 75/524/CEE, n. 79/489/CEE e n. 85/647/CEE, concernenti tutte le omologazioni parziali dei tipi di veicolo a motore e dei rimorchi per quanto attiene alla frenatura; Visto il proprio decreto del 4 novembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 86 del 13 aprile 1989, in attuazione della direttiva n. 88/194/CEE del 24 marzo 1988, recante modifiche alle prescrizioni tecniche della direttiva n. 71/320/CEE; Vista la direttiva della Commissione n. 91/422/CEE con la quale vengono apportate ulteriori modifiche alla direttiva n. 71/320/CEE; Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni dei propri decreti del 5 settembre 1986 e del 4 novembre 1988; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17, commi 3 e 4; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 6 febbraio 1992; Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. I testi degli allegati I, II, III, IV, V, VII, IX, X e XII ai decreti ministeriali del 5 settembre 1986 e del 4 novembre 1988 recanti norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e di rimorchio per quanto riguarda la frenatura sono modificati in conformità a quanto riportato nell'allegato che fa parte integrante del presente regolamento.
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