Art. 4
In vigore dal 4 ago 1992
1. Dal 1 ottobre 1993 non è ammesso il rilascio di omologazioni nazionali per i tipi di veicolo a motore e di rimorchio se essi non soddisfano alle prescrizioni contenute negli allegati ai decreti ministeriali 5 settembre 1986 e 4 novembre 1988 come modificati dall'allegato al presente regolamento.
2. Fino al 30 settembre 1993 gli stessi tipi di veicoli potranno ottenere l'omologazione nazionale a condizione che essi soddisfino alle prescrizioni contenute negli allegati ai decreti ministeriali 5 settembre 1986 e 4 novembre 1988 o in alternativa alle prescrizioni contenute nell'allegato al presente regolamento.
3. A parziale modifica di quanto stabilito all' del decreto ministeriale 4 novembre 1988, fino al 31 marzo 1993 è ammesso il rilascio di omologazioni nazionali per i tipi di rimorchio di categoria 04 anche se essi non soddisfano alla prescrizione dell'allegato I del medesimo decreto ministeriale 4 novembre 1988.
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