Art. 2
In vigore dal 4 ago 1992
1. È ammesso il rilascio di omologazioni parziali CEE ai tipi di veicolo a motore e di rimorchio per quanto riguarda la frenatura secondo le prescrizioni contenute negli allegati ai decreti ministeriali 5 settembre 1986 e 4 novembre 1988 come modificati nell'allegato al presente regolamento.
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