Art. 5
In vigore dal 12 nov 1992
1. Il punto 1) del primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dal seguente:
"1) Acqua potabile in tutti i prodotti definiti all' Succhi di frutta nei prodotti definiti al n. 2
dell'
Succhi di frutta rossi nei prodotti definiti all',
punti 1 e 2 quando sono ottenuti
da uno o più dei seguenti prodotti:
cinorrodi, fragole, lamponi, uva
spina, ribes rossi e prugne
Succhi di barbabietole nei prodotti definiti ai numeri 2 e 4
rosse dell' quando sono ottenuti da
uno o più dei seguenti frutti:
fragole, lamponi, uva spina, ribes
rossi e prugne
Oli essenziali di agrumi nei prodotti definiti al numero 5
dell'
Oli e grassi commestibili nei prodotti definiti all', quali agenti antischiuma
Enocianina nei prodotti definiti ai numeri 1 e 3
dell' quando sono ottenuti da
uno o più dei seguenti frutti:
fragole, lamponi, uva spina, ribes
rossi e prugne, nonché nei prodotti
definiti ai numeri 2 e 4 dello stesso articolo".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-05-07;400#art-5