Art. 5

In vigore dal 12 nov 1992
1. Il punto 1) del primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dal seguente: "1) Acqua potabile in tutti i prodotti definiti all' Succhi di frutta nei prodotti definiti al n. 2 dell' Succhi di frutta rossi nei prodotti definiti all', punti 1 e 2 quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti prodotti: cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne Succhi di barbabietole nei prodotti definiti ai numeri 2 e 4 rosse dell' quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti frutti: fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne Oli essenziali di agrumi nei prodotti definiti al numero 5 dell' Oli e grassi commestibili nei prodotti definiti all', quali agenti antischiuma Enocianina nei prodotti definiti ai numeri 1 e 3 dell' quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti frutti: fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne, nonché nei prodotti definiti ai numeri 2 e 4 dello stesso articolo".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-05-07;400#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo