Art. 9

In vigore dal 12 nov 1992
1. Il presente decreto entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. I prodotti non conformi alle disposizioni in esso contenute possono essere venduti fino al loro completo smaltimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 maggio 1992 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO Il Ministro della sanità DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1992 Registro n. 14 Industria, foglio n. 133
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