Art. 4
In vigore dal 12 nov 1992
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dal seguente:
". - 1. La frutta utilizzata per la preparazione dei prodotti definiti all' può essere sottoposta a trattamenti mediante calore o freddo, liofilizzazione o concentrazione, semprechè vi si presti tecnicamente.
2. Qualora destinata alla fabbricazione dei prodotti di cui all', numeri 2, 4 e 5 può anche essere addizionata di anidride solforosa (E 200) e dei suoi sali (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227).
3. Lo zenzero può essere essiccato o conservato nello sciroppo.
4. Le albicocche destinate alla fabbricazione del prodotto definito all', n. 2, possono anche subire trattamenti di disidratazione diversi dalla liofilizzazione.
5. I marroni possono essere immersi per breve durata in una soluzione acquosa di anidride solforosa (E 220) e dei suoi sali (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227).
6. I succhi di frutta possono essere sottoposti ai trattamenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, nonché a quelli previsti al punto 2 allorchè siano destinati alla fabbricazione dei prodotti definiti all', punti 4 e 5.
7. Le scorze di agrumi possono essere conservate in salamoia.
8. I tipi di zucchero che possono essere utilizzati nella
preparazione dei prodotti di cui al presente decreto sono quelli indicati all' della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonché il fruttosio".
Storico versioni
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