Art. 7

In vigore dal 12 nov 1992
1. Il quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dal seguente: "L'anidride solforosa residua è considerata ingrediente quando supera i 30 mg/kg. Essa va indicata con la dicitura 'anidride solforosà, nell'elenco degli ingredienti in funzione dell'entità ponderale del residuo nel prodotto finito".
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Art. 7 Regolamento recante attuazione della direttiva n. 88/593/CEE — Testo vigente | Portale Normativo