Art. 7
In vigore dal 12 nov 1992
1. Il quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dal seguente:
"L'anidride solforosa residua è considerata ingrediente quando supera i 30 mg/kg. Essa va indicata con la dicitura 'anidride solforosà, nell'elenco degli ingredienti in funzione dell'entità ponderale del residuo nel prodotto finito".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1992-05-07;400#art-7