Art. 1
In vigore dal 12 nov 1992
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l' della legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 79/693/CEE;
Vista la direttiva n. 88/593/CEE che modifica la direttiva n. 79/693/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta e la crema di marroni;
Considerato che occorre provvedere alla modifica del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, per dare attuazione alla predetta direttiva n. 88/593/CEE;
Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 12 settembre 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 30 settembre 1991 a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Al punto 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è aggiunto il seguente periodo: "La confettura extra di cinorrodi può essere ottenuta totalmente o parzialmente dalla purea di cinorrodi".
Storico versioni
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