Art. 6

In vigore dal 29 mag 1992
1. L'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale n. 63/1991 è così sostituito: " 2. Il termine di presentazione delle domande è fissato al 31 marzo di ciascun anno. Per la campagna 1991-92 tale termine è prorogato a trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale. In caso di spedizione a mezzo di raccomandata o di corriere fa fede la data di spedizione delle domande".
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