Art. 2
In vigore dal 29 mag 1992
1. L', comma 5, del decreto ministeriale n. 63/1991 è così sostituito:
" 5. Nel corso dei primi tre anni dell'impegno assunto dal beneficiario, la superficie ritirata dalla produzione non può essere distolta dagli scopi di cui al primo comma, salvo che nei casi di espropriazione per pubblica utilità o di forza maggiore, comprovata da idonea documentazione".
2. L', comma 6, del decreto ministeriale n. 63/1991 è così sostituito:
" 6. Entro il terzo anno d'impegno, in applicazione dell'art. 12, comma 2, del regolamento CEE n. 1272/88, è consentito di modificare la destinazione dei seminativi ritirati, previa comunicazione scritta agli uffici ai quali è stata presentata la domanda iniziale e salvo il caso in cui la superficie ritirata sia stata destinata all'imboschimento e l'impianto sia stato effettuato. L'istanza di modifica deve essere presentata entro lo stesso termine di presentazione delle domande di aiuto e produce i propri effetti dalla campagna in corso".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-04-09;281#art-2