Art. 7
In vigore dal 29 mag 1992
1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 63/1991 si aggiunge:
"I richiedenti sono tenuti, al proposito, a fornire tempestivamente agli uffici istruttori i documenti necessari all'espletamento dell'istruttoria, ed in particolare l'autocertificazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, nei casi in cui questa è ammessa. La mancata produzione di detti documenti entro il termine assegnato dall'ufficio istruttore comporta il rigetto della domanda, salvo che l'interessato possa provare la sussistenza di cause di forza maggiore".
Storico versioni
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