Art. 4

In vigore dal 29 mag 1992
1. L', comma 4, lettera a), del decreto ministeriale n. 63/1991 è così sostituito: " a) l'aiuto all'imboschimento di cui all'art. 25 del regolamento CEE n. 2328/91 è concesso nella misura massima di 3000 ECU ad ettaro, per una superficie non inferiore a due ettari e limitatamente agli impianti di specie forestali di cui all', comma 1, lettera a). Tuttavia, per il noce l'aiuto è concesso per un importo massimo di 2500 ECU ad ettaro, mentre per il pioppo tale importo è ridotto a 1800 ECU ad ettaro".
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