Art. 1
In vigore dal 29 mag 1992
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2328/91 del 15 luglio 1991, che ha codificato il regolamento n. 797/85, e successive modifiche, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;
Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1272 del 29 aprile 1988, e successive modifiche, che fissa le modalità di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione;
Visto il regolamento CEE della Commissione n. 3407/91, che prevede un regime di rimborso del prelievo di corresponsabilità di base per la campagna 1991-92 a favore dei produttori che partecipano al regime di ritiro dei seminativi dalla produzione;
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1703 del 13 giugno 1991, che all' prevede particolari modalità in materia di rimborso del prelievo di corresponsabilità dovuto per la campagna 1991-92;
Visto il proprio regolamento n. 63 del 19 febbraio 1991;
Visto il proprio decreto 23 luglio 1990, n. 228, in materia di applicazione del regime del prelievo di corresponsabilità sui cereali;
Vista la decisione n. 2029 del 10 ottobre 1990, con la quale la Commissione delle Comunità europee ha abbassato l'importo per l'impianto del noce a 2500 ECU/Ha;
Vista la decisione n. C40 con la quale la Commissione delle Comunità europee ha ammesso alla contribuzione comunitaria il regime di cui al decreto ministeriale n. 63/1991, condizionando la decisione favorevole all'adozione di alcune modifiche da apportarsi al testo del suddetto decreto ministeriale per renderlo conforme alla normativa comunitaria;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che al capo III, art. 17, disciplina la potestà regolamentare del Governo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 82 del 30 marzo 1992;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. L', comma 1, del regolamento di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63, è così sostituito:
" 1. I seminativi che possono essere oggetto di ritiro sono quelli indicati alla lettera D dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 e definiti nell'allegato alla decisione n. 83/461/CEE della Commissione, escluse le terre di cui ai punti D/15, D/17 e D/21 e le terre adibite a produzioni non soggette ad un'organizzazione comune di mercato, ed effettivamente coltivati nella campagna di commercializzazione 1 luglio 1987-30 giugno 1988".
2. L', comma 6, del decreto ministeriale n. 63/1991 è così sostituito:
" 6. Il beneficiario può, nel corso dei primi tre anni d'impegno, aumentare la superficie di seminativo aziendale ritirata dalla produzione. Qualora la superficie aggiunta sia inferiore al 20% dei seminativi aziendali, il richiedente deve presentare una domanda integrativa della domanda iniziale. In questo caso la durata dell'impegno, per l'intera superficie ritirata, è quella fissata nella domanda iniziale. Qualora la superficie aggiunta sia pari o superiore al 20% dei seminativi aziendali, il beneficiario può presentare, a sua scelta, una domanda integrativa di quella iniziale, con gli effetti di cui sopra, oppure una nuova domanda, autonoma rispetto a quella iniziale, con la quale assoggetta la detta superficie ad un nuovo impegno".
3. L', comma 7, del decreto ministeriale n. 63/1991 è così sostituito:
" 7. Nel caso di incremento della superficie aziendale nel corso dell'impegno, il beneficiario, qualora la nuova superficie presenti i necessari requisiti, può assoggettarla al regime di aiuti; in questo caso, la superficie aziendale complessivamenteritirata deve comunque costituire almeno il 20% del seminativo aziendale comprendente la superficie aggiunta".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1992-04-09;281#art-1