Art. 6
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
In vigore dal 5 feb 1992
1. Qualora non sia corrisposta la quota annuale, entro il termine stabilito dal terzo comma del precedente , il Ministero dell'agricoltura e delle foreste diffida il debitore al versamento della somma dovuta, avvertendo che, nel caso di mancato pagamento entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione dell'atto di diffida, l'autorizzazione a svolgere le attività di classificazione e d'imballaggio delle uova perde ipso iure effetti, sino alla data di effettuazione del versamento.
2. L'autorizzazione a svolgere le attività di classificazione e di imballaggio delle uova è revocata, qualora l'inadempimento dell'obbligo di corrispondere la quota annuale comporti per due volte entro il periodo di cinque anni la sospensione degli effetti dell'autorizzazione.
Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 dicembre 1991
Il Ministro: GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1992
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 158
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-12-16;434#art-6