Art. 5
Corresponsione quota annuale
In vigore dal 5 feb 1992
1. I centri di imballaggio delle uova, purchè ottengano la relativa autorizzazione, possono predisporre ed utilizzare le fascette e i dispositivi di etichettatura, che devono essere conformi alla normativa vigente.
2. Il periodo per il quale i centri di imballaggio devono corrispondere la quota annuale, proporzionata alla loro capacità lavorativa giornaliera, determinata sulla base del comma 6 dell' della legge 10 aprile 1991, n. 137, decorre dal 1 gennaio di ciascun anno successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. In sede di prima applicazione, il pagamento della quota annuale dovuta dai centri di imballaggio è proporzionato ai residui mesi dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento. Per capacità lavorativa giornaliera si intende la capacità oraria di ciascuna macchina selezionatrice, moltiplicata per il coefficiente 6,5.
3. La corresponsione deve essere effettuata entro il 31 gennaio del periodo annuale di riferimento, mediante versamento presso la tesoreria provinciale a favore del capitolo n. 3584 recante la dicitura "Entrate derivanti dalla corresponsione delle quote annuali previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 137, in materia di commercializzazione delle uova".
4. La quietanza, in originale o copia autenticata, unitamente al prospetto di cui all'allegato C debitamente compilato, deve essere inviata, entro trenta giorni dal versamento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione X - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, nonché all'ufficio repressione frodi competente per territorio.
5. Qualora l'attività d'imballaggio sia svolta da centri autorizzati nel corso dell'anno, il versamento della quota annuale e l'invio della quietanza devono essere effettuati entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione di copia dell'autorizzazione. In tal caso, la quota annuale è determinata tenendo conto del numero dei mesi nel corso dei quali sarà svolta l'attività d'imballaggio, computando per intero il mese nel corso del quale è stata ricevuta la copia dell'autorizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-12-16;434#art-5