Art. 1

Modelli delle fascette e dei dispositivi di etichettatura

In vigore dal 5 feb 1992
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento n. 1907/90 del Consiglio delle Comunità economiche europee, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, che ha sostituito il regolamento CEE n. 2772/75; Visto il regolamento CEE n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, che abroga il regolamento CEE n. 95/69 e che concerne l'applicazione del richiamato regolamento CEE n. 1907/90; Vista la legge 3 maggio 1971, n. 419, contenente norme sulla commercializzazione delle uova; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. M/2517 del 28 agosto 1991; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 17 ottobre 1991; A D O T T A il seguente regolamento: . Modelli delle fascette e dei dispositivi di etichettatura 1. Le fascette ed i dispositivi di etichettatura degli imballaggi delle uova, previsti da regolamento CEE n. 1907/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 e dal regolamento CEE n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, devono essere conformi nelle diciture, nelle dimensioni e nei colori ai modelli riportati nell'allegato A del presente regolamento.
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