Art. 4

Predisposizione e stampa delle etichette

In vigore dal 5 feb 1992
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento, i centri di imballaggio, autorizzati ai sensi dell' della legge 3 maggio 1971, n. 419, nonché le imprese che commercializzano uova destinate all'industria, devono provvedere a propria cura e spese alla predisposizione ed alla stampa delle fascette e dei dispositivi di etichettatura. 2. Le imprese possono utilizzare fascette e dispositivi di etichettatura che siano state stampate, su loro domanda, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
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