Art. 2

Contrassegno ufficiale

In vigore dal 5 feb 1992
1. Le fascette ed i dispositivi di etichettatura per grandi imballaggi contenenti uova di categoria A e B devono recare impresso a stampa il contrassegno ufficiale di cui all'allegato A, tabella 1. 2. Tutte le fascette ed i dispositivi di etichettatura, compresi quelli con la dicitura "Extra", devono essere codificati, a margine ed in piccoli caratteri, con una lettera o combinazione di lettere dell'alfabeto che ne identifica la serie e con un numero progressivo di identificazione delle singole etichette nella rispettiva serie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-12-16;434#art-2

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