Art. 7
In vigore dal 25 mar 1992
1. Le direzioni provinciali annotano su appositi registri tutti i dati relativi alle chiamate in servizio, alle mancate risposte alle convocazioni, ad eventuali giudizi negativi espressi in ordine all'attività prestata dai lavoratori nonché a rinunce al servizio verificatesi prima della scadenza dell'incarico.
2. I dati di cui al precedente comma devono essere comunicati di volta in volta alle sezioni circoscrizionali per l'impiego per gli adempimenti di competenza.
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