Art. 2

In vigore dal 25 mar 1992
1. Nella richiesta di avviamento devono essere specificati: a) il numero e la qualifica delle unità richieste; in particolare, la qualifica deve essere ricondotta a quella di iscrizione nelle liste di collocamento, e cioè: 1) per gli operatori di esercizio, la qualifica di "fattorino" (cod. 25.05.01.05), con il prescritto possesso della patente di guida di categoria B; 2) per gli operatori telecomunicazioni, la qualifica di "elettricista" (cod. 17.03.11.13); 3) per gli operatori trasporti, la qualifica di "autista con patente D" (cod. 18.01.01.16) oppure, in mancanza di aspiranti, di "autista con patente C" (cod. 18.01.02.15); b) il numero dei posti riservati, in ragione del 20%, ai figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di ruolo e alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio richiesto per il conferimento della pensione. 2. La richiesta di avviamento deve specificare, inoltre, che: a) l'assunzione si riferisce a rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a centottanta giorni nell'anno solare, anche se instaurati per periodi discontinui o di breve durata; b) coloro che abbiano prestato complessivamente centottanta giorni di servizio non possono essere riassunti prima che siano trascorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro; c) all'atto della selezione gli interessati devono essere invitati a dichiarare che rimangono a disposizione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per effettuare, anche discontinuamente, il suddetto periodo massimo di servizio di centottanta giorni nell'anno solare oppure un periodo non superiore a quattro mesi, al fine di non incorrere nella cancellazione dalle liste di collocamento prevista dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
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