Art. 3

In vigore dal 25 mar 1992
1. Per l'avvio a selezione i lavoratori debbono essere in possesso, oltre a quanto richiesto dall', comma 1, lettera a), punti 1) e 3), del presente regolamento, dei seguenti requisiti; a) requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni; b) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; c) età non superiore a venticinque anni compiuti. 2. Gli assumendi sono sottoposti a visita medica di controllo.
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