Art. 6
In vigore dal 25 mar 1992
1. All'atto dell'assunzione in servizio i lavoratori devono produrre la documentazione di rito attestante il possesso dei requisiti di cui all'.
2. In caso di successive assunzioni nel corso dell'anno solare, dopo che siano trascorsi tre mesi dalla data del rilascio della documentazione già prodotta, è sufficiente una dichiarazione di responsabilità circa il permanere dei requisiti stessi, la cui firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario che la riceve, ovvero da un notaio, dal segretario comunale o da altro funzionario delegato dal sindaco.
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