Art. 4
In vigore dal 25 mar 1992
1. La selezione consiste nella prova appresso descritta:
a) per i fattorini (operatori di esercizio): cernita e bollatura manuale della corrispondenza in arrivo e in partenza, ricerca in guida, carico, trasporto e scarico di pacchi e di effetti postali fino a 20 kg;
b) per gli elettricisti (operatori telecomunicazioni): esecuzione di un cablaggio di telaio; montaggio su pannello di un circuito elettrico di cui sia fornito lo schema con relativi componenti; esecuzione di elementari misure elettriche mediante analizzatore a "Megger";
c) per gli autisti (operatori trasporti): guida di un automezzo di portata superiore a 35 quintali in dotazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Si prescinde dalla effettuazione della selezione nei confronti del lavoratore che abbia già svolto senza demerito alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni le mansioni inerenti la qualifica di assunzione ovvero che sia stato ritenuto idoneo in precedente prova selettiva.
3. In relazione alla precarietà del rapporto di lavoro ed alla semplicità delle mansioni, il riscontro di idoneità viene eseguito da un funzionario direttivo dell'Amministrazione, designato dal direttore provinciale per gli operatori di esercizio, dal direttore compartimentale per gli operatori telecomunicazioni e per gli operatori trasporti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1991-11-22;452#art-4