Art. 5
In vigore dal 28 nov 1991
1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, sono inseriti i seguenti commi:
" 2-bis. Il ricorso ai trattamenti di cui ai punti 5 e 5- bis del capitolo 2 dell'allegato C per le carni di cui al comma 1, provenienti da zone colpite da divieto a seguito di accertamento di peste suina africana, può intervenire solo dopo che il Ministro della sanità abbia adottato la determinazione di cui al comma 2.
2-ter. Il divieto di spedizione dei prodotti a base di carne preparati in tutto o in parte con le carni di cui al comma 1, è escluso per quelli sottoposti al trattamento di cui al punto 5- bis del capitolo II dell'allegato C, a condizione che tali prodotti provengano da aziende non colpite da divieti per motivi di polizia sanitaria a seguito di accertamento di peste suina africana".
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