Art. 3
In vigore dal 28 nov 1991
1. Al comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, dopo la parola "..stabilimento" è aggiunta la seguente frase: "e menzionata l'eventuale esistenza di installazioni adatte a garantire il trattamento di cui al punto 5- bis del capitolo II dell'allegato C".
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