Art. 4

In vigore dal 28 nov 1991
1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, dopo le parole "numero di riconoscimento" è aggiunta la seguente frase: "ed elenca separatamente quelli dotati delle installazioni di cui all'art. 14, comma 2".
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