Art. 2

In vigore dal 28 nov 1991
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, è aggiunto il seguente comma: " 2-bis. I prodotti di cui al presente articolo devono essere preparati sotto il controllo del servizio veterinario della USL competente per territorio e devono essere protetti contro eventuali contaminazioni o ricontaminazioni".
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