Art. 1
In vigore dal 28 nov 1991
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la direttiva del Consiglio n. 80/215/CEE del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;
Viste le direttive del Consiglio n. 87/491/CEE del 22 settembre 1987 e n. 88/660/CEE del 19 dicembre 1988 che modificano la direttiva n. 80/215/CEE del 22 gennaio 1980 sopra citata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, concernente attuazione delle direttive CEE n. 77/99, n. 80/214, n. 80/215, n. 80/1100, n. 83/201, n. 85/321, n. 85/327, n. 85/328, relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in base al quale le direttive CEE che apportano modifiche di modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive CEE già recepite nell'ordinamento nazionale sono attuate con decreti ministeriali;
Considerato che le modifiche apportate dalle suddette direttive n. 87/491/CEE e n. 88/660/CEE alla direttiva n. 80/215/CEE riguardano esclusivamente modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico;
Considerato di dover includere un nuovo trattamento termico dei prodotti a base di carni suine oltre a quelli già previsti, così come definito dalla direttiva n. 80/215/CEE ai fini di consentire il commercio intracomunitario di detti prodotti, con garanzie atte ad evitare la propagazione di agenti patogeni delle malattie degli animali;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, eseguita in data 27 agosto 1991;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Il comma 2 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:
" 2. Il certificato sanitario previsto all'allegato B che accompagna i prodotti sottoposti ad uno dei trattamenti di cui alla lettera d) del comma 1, deve essere integrato, sotto la voce 'natura del prodottò di cui al punto 1 del certificato stesso, con la menzione, 'Trattato conformemente all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 80/215/CEÈ, se sottoposti ad uno dei trattamenti di cui ai punti 5 o 5-bis del capitolo II dell'allegato C, oppure, 'Trattato conformemente all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva n. 80/215/CEÈ, se sottoposti ad uno dei trattamenti di cui ai punti 6 o 7 del capitolo II dell'allegato C".
Storico versioni
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