Art. 7
In vigore dal 17 mar 1991
1. Gli animali riscontrati eliminatori di brucelle, e come tali individuati con le prove colturali e biologiche svolte su materiale biologico idoneo, devono essere macellati entro quindici giorni dalla data di notifica.
2. Dopo l'eliminazione dei capi di cui al precedente comma, le stalle, gli altri locali di ricovero, tutti i contenitori, impianti ed altri oggetti utilizzati per tali animali devono essere puliti ed idoneamente disinfettati e ad essi devono, altresì, essere applicate tutte le misure previste dall'- bis del decreto ministeriale 3 giugno 1968 come modificato dal decreto ministeriale 5 luglio 1979.
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