Art. 6
In vigore dal 17 mar 1991
1. Per il calcolo delle percentuali di cui agli negli allevamenti nei quali sia stato già iniziato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sotto controllo delle UU.SS.LL. competenti, un piano di risanamento con il ricorso alla vaccinazione con Buck 19 delle bufale tra i quattro e i sei mesi di età, la interpretazione delle prove sierologiche deve tener conto dei trattamenti immunizzanti eseguiti.
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