Art. 5
In vigore dal 17 mar 1991
1. Negli allevamenti in cui la percentuale dei bufali infetti superi il 20%, la macellazione obbligatoria degli animali riconosciuti sierologicamente positivi può essere eseguita gradualmente secondo piani aziendali concordati con la competente autorità sanitaria locale.
2. Il numero dei capi sierologicamente positivi da destinarsi annualmente alla macellazione viene fissato nei programmi regionali, previsti dalla legge 31 marzo 1976, n. 124, in relazione alla percentuale di animali da eliminare rilevata al primo accertamento.
Comunque tutti gli animali infetti devono essere macellati entro i sei anni dal primo controllo sierologico attuato nell'allevamento.
Gli animali sieropositivi devono essere isolati dagli animali sieronegativi e con questi ultimi non devono avere contatti.
3. Per il risanamento di detti allevamenti oltre alle misure di cui ai precedenti commi si fa ricorso alla vaccinazione con Buck 19 delle vitelle tra i quatto e i sei mesi di età.
4. Ogni anno deve essere eseguita la macellazione comunque di un numero di capi infetti almeno pari al numero di bufale di rimonta nate e allevate nell'allevamento stesso, sottoposte al trattamento vaccinale con Buck 19 nei termini previsti e per le quali le prove sierologiche hanno dato esito favorevole secondo quanto indicato per gli animali vaccinati dall'allegato A capitolo II, lettera A, punto 2), della legge 30 aprile 1976, n. 397.
5. Il numero dei capi presenti nell'allevamento non può essere incrementato fino a che gli animali sieropositivi non siano stati abbattuti.
6. Negli allevamenti, in cui al termine dei sei anni risultino presenti capi infetti, si applicano le misure di cui all' anche se la loro percentuale supera il 5%.
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