Art. 2
In vigore dal 17 mar 1991
1. Ai fini dell'applicazione del presente piano il servizio veterinario delle UU.SS.LL. procede al controllo di tutti gli allevamenti bufalini esistenti sul territorio di competenza. Gli animali della specie bufalina sono identificati e numerati e i dati dei contrassegni sono riportati in singole schede di stalla conformemente a quanto disposto dall' del decreto ministeriale 3 giugno 1968.
2. Qualora negli allevamenti di cui al precedente comma siano presenti anche animali della specie bovina o ovina o caprina, nei confronti degli animali di dette specie devono essere adottate le misure sanitarie previste dai decreti ministeriali 3 giugno 1968 e 4 giugno 1968.
3. Gli animali infetti sono marcati secondo quanto stabilito con l' del citato decreto ministeriale 3 giugno 1968.
4. Il controllo della brucellosi dei bufali avviene mediante la sieroagglutinazione e la fissazione del complemento sui campioni di sangue prelevati da tutti i soggetti di età superiore ai dodici mesi; la sieroagglutinazione può essere sostituita dalla prova di antigene di brucella tamponata. Ai fini dell'identificazione degli animali infetti e del riconoscimento di allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modificazioni.
Storico versioni
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