Art. 11

In vigore dal 17 mar 1991
1. Le misure di disinfezione stabilite dall'- bis del decreto ministeriale 3 giugno 1968, come modificato dal decreto ministeriale 5 luglio 1979, si applicano, oltre che ai fini del ripopolamento dell'allevamento risanato dopo l'eliminazione dei capi infetti, anche nel corso delle operazioni di bonifica almeno ogni quattro mesi negli allevamenti di cui agli del presente decreto. 2. La revoca delle misure stabilite con il presente decreto può essere disposta quando si siano realizzate le condizioni previste dal decreto ministeriale 3 giugno 1968.
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