Art. 7
In vigore dal 2 lug 1991
1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, nella votazione ottenuta nel colloquio e del punteggio conseguito per i titoli.
2. A parità di punteggio, ha la precedenza il candidato con la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, colui che precede in ruolo.
3. Con decreto del Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
Storico versioni
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