Art. 3
In vigore dal 2 lug 1991
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera e dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che in- dice il concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
2. Gli aspiranti devono indicare nella domanda i titoli di servizio di cui al successivo , allegando la documentazione di cui l'amministrazione non sia in possesso.
3. Il direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice del concorso l'elenco dei titoli posseduti da ciascun aspirante, il fascicolo personale, copia dello stato matricolare, le domande e i titoli prodotti dagli interessati.
4. Il diario della prova scritta con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la stessa si svolgerà, sarà inserito nel bando di concorso ovvero in apposita comunicazione pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno. In ta caso il bando di concorso indicherà il numero e la data del Bollettino ufficiale nel quale sarà pubblicata la comunicazione.
5. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.
6. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta o il colloquio è escluso dal concorso.
Storico versioni
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