Art. 2

In vigore dal 2 lug 1991
1. I candidati debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 27, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dall'art. 42 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, alla data del bando che indice il concorso. 2. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato dal Ministro dell'interno.
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