Art. 5
In vigore dal 2 lug 1991
1. Gli esami del concorso di cui al presente decreto consistono in una prova scritta ed un colloquio.
2. La prova scritta verte sui seguenti argomenti:
1) elementi di diritto penale;
2) elementi di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza.
3. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su nozioni di diritto processuale penale, di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti e di diritto costituzionale.
4. Le votazioni della prova scritta e del colloquio sono espresse in cinquantesimi.
5. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta la votazione di almeno trentasei cinquantesimi.
6. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno trentasei cinquantesimi.
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