Art. 6
In vigore dal 2 lug 1991
1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi
complessivi del biennio anteriore fino a punti 16 b) qualità delle mansioni svolte
con particolare riferimento alla
specifica competenza professionale
dimostrata ed al grado di responsabilità
assunta anche in relazione alla sede
di servizio " " 12 c) incarichi e servizi speciali
conferiti con specifico provvedimento
dall'Amministrazione, che comportino un
rilevante aggravio di lavoro e
presuppongano una particolare competenza
professionale " " 6 d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati " " 4 e) speciali riconoscimenti " " 6 f) anzianità complessiva di servizio " " 6 La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame.
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