Art. 6

In vigore dal 2 lug 1991
1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore fino a punti 16 b) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio " " 12 c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dall'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale " " 6 d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati " " 4 e) speciali riconoscimenti " " 6 f) anzianità complessiva di servizio " " 6 La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame.
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