Art. 5
In vigore dal 23 nov 1991
1. Il contributo è concesso ed erogato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato interministerialedi cui all'art. 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Il contributo può essere erogato, per il suo intero ammontare, contestualmente all'emanazione del decreto concessivo a seguito di presentazione di apposita "domanda di concessione-erogazione", qualora, alla data della proposta del Comitato, i beni agevolabili siano stati consegnati e la ditta abbia provveduto al pagamento:
a) dell'intero ammontare del costo dei beni, nel caso di acquisti effettuati in via ordinaria;
b) di canoni o di rate per un ammontare pari almeno al 60 per cento del costo dei beni, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria o a norma dell'art. 1523 del codice civile o della legge 28 novembre 1965, n. 1329, senza richiesta del contributo al Mediocredito centrale.
2. Per le operazioni di locazione finanziaria o a norma dell'art. 1523 del codice civile o della legge 28 novembre 1965, n. 1329, qualora alla data della proposta del Comitato siano stati pagati soltanto l'acconto ed il primo canone o canoni o rate, per un ammontare pari almeno al 20 per cento del costo dei beni, il contributo è erogato nella misura del 50 per cento contestualmente all'emanazione del decreto concessivo. Con il medesimo decreto è autorizzata l'erogazione della restante quota di contributo, che sarà disposta a seguito di apposita "domanda di erogazione", da presentare successivamente al pagamento di canoni o di rate per un ammontare pari almeno al 60 per cento del costo dei beni, redatta in carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato 12 che fa parte integrante del presente decreto, e previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato degli altri presupposti di cui al precedente .
3. Qualora, alla data della proposta del Comitato, i beni agevolabili non siano stati consegnati o l'impresa non abbia effettuato i pagamenti indicati ai precedenti commi 1 e 2, il contributo è accordato mediante apposito decreto di concessione. Con il medesimo decreto è autorizzata la successiva erogazione del contributo, che sarà disposta in relazione ai costi sostenuti dalla ditta beneficiaria, in conformità ai criteri e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2. Le relative "domande di erogazione" devono essere redatte in carta legale secondo gli schemi allegati (dal n. 9 al n. 12), che fanno parte integrante del presente decreto.
4. Per i beni oggetto di locazione finanziaria, la misura dell'acconto non può superare il 20 per cento del costo dei beni.
Per acconto si intende il canone o i canoni anticipati, versati contestualmente o successivamente alla stipulazione del contratto di locazione finanziaria e anteriormente al primo canone. Per primo canone si intende il primo dei versamenti periodici costanti previsti dal contratto di locazione. Eventuali variazioni dei canoni rispetto all'entità convenuta nel contratto sono considerate prive di efficacia, ai fini dell'erogazione dei contributi, in caso di aumento, mentre sono considerate valide in caso di diminuzione.
5. Le "domande di erogazione" dei contributi, debitamente documentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro e non oltre il 31 maggio 1992.
6. Le somme impegnate con il decreto di concessione eventualmente non erogate saranno nuovamente disponibili.
7. Eventuali variazioni della sede e dell'ubicazione del macchinario delle ditte beneficiarie non comportano modificazioni dei rispettivi decreti concessivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1990-06-27;461#art-5