Art. 3
In vigore dal 23 nov 1991
1. Le "domande di concessione" dei contributi devono essere redatte in carta legale secondo gli schemi indicati negli allegati (dal n. 2 al n. 12) che fanno parte integrante del presente decreto e trasmesse in originale e copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro e non oltre sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande devono essere trasmesse esclusivamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, esclusa qualsiasi altra forma di spedizione o consegna.
2. Le domande di contributo sono esaminate secondo l'ordine di arrivo al Ministero. Per le domande con documentazione incompleta, l'ordine di esame è determinato in base alla data di completamento delle stesse.
3. Le domande non corredate di uno o più dei documenti di cui ai punti da 1 a 5 dell'allegato 1, precisati negli schemi di domande (allegati dal n. 2 al n. 12), sono inammissibili. Gli altri documenti od elementi informativi eventualmente non allegati alle domande dovranno essere trasmessi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta ministeriale di completamento. Decorso detto termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, le istanze medesime, potranno essere proposte al Comitato interministeriale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per le determinazioni di competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1990-06-27;461#art-3