Art. 4

In vigore dal 23 nov 1991
1. I beni agevolabili, di cui al comma 1 dell', devono essere: a) ordinati nel periodo intercorrente dall'11 marzo 1988 al 10 marzo 1989. Nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria o a norma dell'art. 1523 del codice civile, detti termini si applicano sia per gli ordini che per i relativi contratti; b) di nuova fabbricazione. In merito fa fede l'attestazione del costruttore o del venditore scritta in lingua italiana; c) conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro. Tale conformità, ai soli effetti del presente decreto, è dichiarata: dal costruttore, in lingua italiana, dagli enti speciali federati all'Ente nazionale di unificazione o dagli istituti e dai centri del Consiglio nazionale delle ricerche, per i beni prodotti negli Stati membri della Comunità economica europea e legalmente in circolazione negli Stati medesimi, secondo gli schemi di cui agli allegati 14, 15 e 16 dagli enti speciali federati all'Ente nazionale di unificazione o dagli istituti e dai centri del Consiglio nazionale delle ricerche, per i beni prodotti in Stati non membri della Comunità economica europea secondo lo schema di cui all'allegato 16; d) installati in unità locali della ditta beneficiaria; e) consegnati alla ditta beneficiaria non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. In proposito fa fede la bolla di consegna.
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