Art. 1
In vigore dal 23 nov 1991
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 19, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con il quale i benefici previsti dall' del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, sono estesi alle farmacie, comprese quelle pubbliche, nonché alle loro associazioni, che svolgono attività di acquisizione di dati, per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, programmi applicativi ed apparecchiature di lettura automatica;
Visto l' del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 399, con il quale, in particolare, i benefici previsti dall' della legge 19 dicembre 1983, n. 696, sono concessi per ordini complessivamente non inferiori a 50 milioni di lire, emessi nei dodici mesi successivi alla data del 3 aprile 1987;
Visti i propri decreti 4 giugno 1987, n. 255, e 11 settembre 1987, n. 487, concernenti la concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese industriali ed alle imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ad alta tecnologia, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1987, n. 152, supplemento ordinario n. 60 e 1 dicembre 1987, n. 281;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989;
Vista la comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 febbraio 1990;
A D O T T A
il presente regolamento:
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1. Destinatarie dei contributi di cui al successivo sono le farmacie, comprese quelle pubbliche, nonché le loro associazioni che svolgono attività di acquisizione di dati.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1990-06-27;461#art-1