Art. 6

In vigore dal 23 nov 1991
1. Alle date delle domande di concessione e di erogazione, la farmacia o l'associazione beneficiaria non deve essere soggetta ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento. 2. I beni per i quali è stato concesso il contributo non possono essere alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla consegna dei beni medesimi. 3. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni creditizie. 4. L'inosservanza dei divieti di cui ai precedenti commi determina la revoca del contributo, che deve essere versato dalla ditta beneficiaria, gravato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto che autorizza l'erogazione del contributo medesimo. Le somme da rimborsare devono essere versate alle entrate di bilancio dello Stato, capo XVIII, cap. 3600 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria". 5. Il contributo può altresì essere revocato qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sede di accertamenti e verifiche degli investimenti agevolati, anche mediante sopralluoghi, riscontri irregolarità o mancanza di requisiti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubbica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 giugno 1990 Il Ministro: BATTAGLIA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1991 Registro n 11 Industria, foglio n. 51
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